Chiamsi danno qualsiasi diminuzione di valore o di produttività di un bene causato da un fatto doloso o colposo, oppure da un sinistro.
Per quanto riguarda un danno causato da un fatto doloso o colposo la legge obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 del C.C.). Per quanto riguarda il danno provocato da un sinistro (grandine, incendio, furto, ecc.) il proprietario del bene, per coprirsi dal danno, deve ricorrere all'assicurazione in quanto esiste un rischio per questi eventi imprevedibili.
Si usa distinguere il danno immediato, detto anche danno emergente, da quello futuro, detto lucro cessante, da conteggiarsi nel caso in cui il danno ha determinato una diminuzione del reddito futuro.
Chi vuole assicurare un immobile, o anche un bene mobile, contro eventuali danni, si rivolge a un'impresa di assicurazioni e compila un apposito documento nel quale indica, descrive e valuta il bene o l'oggetto dell'assicurazione.
L'impresa assicuratrice, accettando la richiesta, stabilisce il premio che l'assicurato è tenuto a versare ogni anno per tutta la durata del contratto. Il premio è calcolato mediante speciali tariffe determinate in base alla natura del bene assicurato e al rischio che esso corre. L'impresa assicuratrice rilascia, quindi, al richiedente la polizza di assicurazione, la quale, oltre a comprovare l'avvenuto contratto, contiene le norme che lo regolano. L'assicurazione è, dunque, un contratto tra due parti, l'assicuratore e l'assicurato, in base al quale l'assicuratore si obbliga a risarcire l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno derivato dal verificarsi di un determinato evento. Il risarcimento non può mai superare il danno sofferto.
I rapporti tra assicuratore ed assicurato sono regolati dal Codice Civile che stabilisce i seguenti principi:
Il premio pagato dall'assicurato è calcolato sulla base del valore che egli stesso è tenuto a dichiarare come copertura della polizza (valore assicurato). Di conseguenza, l'assicurato ha tre diverse possibilità:
Si distingue un'assicurazione senza franchigia e una con franchigia. La franchigia è una quota di danno che, per contratto, risulta esclusa dal risarcimento. Per cui, se il danno non eccede la franchigia, l'assicurato non riceve alcun indennizzo, in caso contrario riceve un indennizzo pari alla differenza tra danno e franchigia.
Un mezzo di lotta passivo alla grandine è l'assicurazione. L'assicurazione risarcisce i danni diretti (danno emergente); mentre quelli indiretti (lucro cessante) non vengono conteggiati, salvo che vi sia una clausola particolare nella polizza. L'assicurazione contro i danni da grandine può essere totale o parziale, a seconda che si riferisca all'intero prodotto di un appezzamento o a solo una parte di esso. Può essere con o senza franchigia; essa varia da zona a zona e secondo la coltura (normalmente è compresa tra il 5 e il 10%). Nel caso di assicurazione senza franchigia il premio ha un importo maggiorato. E' prevista una polizza avversità atmosferiche che, oltre al rischio grandine, allarga la copertura ad altri rischi quali vento, burrasca, tromba d'aria, uragano, gelo, brina, ecc.
Il perito chiamato a valutare il danno, prima del calcolo estimativo, dovrà espletare le seguenti indagini preliminari:
L'ammontare del danno può essere calcolato come differenza tra il valore del prodotto perduto (Vpp) e l'ammontare delle spese risparmiate a seguito del Sinistro (Sr), con eventuale ulteriore detrazione del Reddito ottenibile da una coltura di sostituzione (Rs):
d = Vpp - Sr - Rs
L'indennizzo dovrà tere conto del rapporto tra il valore assicurato e il valore totale del prodotto, ossia del coefficiente di assicurazione (k), nonché dell'eventuale franchigia (f):
Ind = d x k - f
Nella pratica estimativa, tuttavia, il danno viene sempre espresso in percentuale del prodotto totale. I periti liquidatori determinano la percentuale globale mediante analisi eseguite su campioni, secondo metodiche e procedure specifiche per le singole coltivazioni.
Il perito estimatore dei danni da avversità atmosferiche >>>
L'assicurazione contro i danni da incendio può riguardare fabbricati, scorte vive e morte, colture arboree, boschi, ecc.
Danni da incendio ai fabbricati
Se l'incendio è causato da azioni di terzi, a rispondere sarà chiamato l'autore. Se è dovuto a causa accidentale si dovrà procedere a stima dell'indennizzo spettante in base alla polizza assicurativa.
Il perito dovrà accertare:
L'ammontare del danno risulterà dal costo di ricostruzione delle parti distrutte e di riparazione di quelle danneggiate, adeguatamente deprezzato, diminuito del valore degli eventuali materiali di recupero:
d = Kr x v - Mr
dove:
Kr = Costo di ricostruzione delle parti danneggiate o distrutte;
v = coefficiente di vetustà;
Mr = valore dei Materiali di recupero.
L'indennizzo è pari al danno moltiplicato per il coefficiente assicurativo (k) e diminuito dell'eventuale franchigia (f). All'indennizzo devono poi essere aggiunte le eventuali spese di salvataggio da rimborsare all'assicurato, nonchè le altre spese che fossero contemplate in polizza (es. rimozione macerie).
Danni da incendio a scorte e soprassuoli
Sono frequentemente assicurati contro l'incendio alcuni prodotti agricoli (foraggi, paglia, legname, soprassuoli arborei), macchine, attrezzature e impianti.
Il perito chiamato a liquidare danni a cose mobili deve stabilire:
- il valore che le cose assicurate avevano al momento dell'incendio in relazione alla loro specie, qualità, quantità, condizioni, età, stato d'uso, ecc.;
- il valore delle cose salvate o rimaste illese o comunque recuperabili.
L'ammontare del danno risulterà dalla differenza tra i due valori.
Se l'incendio riguarda i foraggi, il perito deve, innanzitutto, valutare la quantità distrutta, cosa che gli verrà facilitata dall'osservazione dei residui del fuoco, nonchè dalle deduzioni tratte sulla base delle superfici aziendali destinate a colture foraggiere e dal carico di bestiame esistente in azienda. Per detrminare l'ammontare del danno, la quantità stimata di prodotto distrutto deve poi essere valutata a prezzo di mercato o, in mancanza di precise conoscenze sul mercato di tali prodotti, in base al valore di surrogazione.
Analogo ragionamento può essere fatto per la valutazione del danno da incendio alla paglia, per cui la quantità distrutta potrà essere valutata sulla base dei indizi tradibili dai resti dell'incendio, delle superfici aziendali coltivate a cereali e anche in considerazione del carico di bestiame, mentre il criterio di stima è quello del prezzo di mercato.
Per quanto riguarda i capitali strumentali costituiti da macchine e attrezzi, l'accertamento del valore che tali attrezzature avevano al momento dell'incendio, in relazione al loro stato di manutenzione e d'uso, risulta estremamente arduo. Non è consigliabile procedere detraendo dal costo di acquisto le decorse quote di reintegrazione; ne deriva l'opportunità di procedere per via sintetica, ricorrendo a valutazioni forfettarie a impressione o consultando listini dei prezzi di mercato relativi a macchinari usati.
L'incendio si sviluppa facilmente anche nelle colture arboree da frutto e, ancor più frequentemente, nei boschi. Il danno è sempre rappresentato dal valore economico del soprassuolo.
La valutazione del soprassuolo può avvenire:
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Danni da grandine su piante di carciofo e su un grappolo d'uva